Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

      1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana

 

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sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.